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Parere del 31-05-2018, N. 373, SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Relativamente ad un’istanza di riesame presentata dai controinteressati di un provvedimento di accoglimento di un accesso civico avente ad oggetto la copia delle autorizzazioni degli incarichi esterni svolti da due professori dipendenti dell’Università, il Garante ha ritenuto che nel caso specifico l’Amministrazione doveva rivalutare il provvedimento di accoglimento integrale dell’accesso civico, verificando la possibilità di accordare un accesso civico parziale  limitato ai soli documenti contenenti la richiesta dei professori, con in calce l’autorizzazione dell’Università, allo svolgimento dell’incarico extraistituzionale e oscurando i dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa statale in materia di trasparenza (art. 18 del d.lgs. n. 33/2013) e non necessari ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679 (es. codice fiscale). Va invece confermato il diniego all’accesso civico relativo alla copia dei contratti allegati poiché tale ostensione, come evidenziato dall’amministrazione, risulterebbe sproporzionata rispetto allo scopo dell’istituto in quanto le informazioni di dettaglio contenute nella documentazione, comprensive anche di dati personali, sono eccedenti, e la conoscenza (e successiva eventuale divulgazione) delle stesse da parte del richiedente potrebbe arrecare un pregiudizio concreto ai controinteressati, contravvenendo così alle prescrizioni dell’art. 5-bis, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 33/2013

Testo parere
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