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Parere del 31-08-2018, N. 450, TRANSITO E SOSTA NELLE ZTL

Il Garante ritiene che, a fronte di una istanza di accesso civico generalizzato avente a oggetto la documentazione relativa all’accesso e alla sosta in zone a traffico limitato (ZTL), l’Amministrazione ha correttamente concesso l’accesso parziale agli atti che non contengono dati personali. Rispetto invece alla documentazione inerente ai soggetti autorizzati al transito e alla sosta nelle ZTL, il Garante afferma che il Comune ha correttamente negato l’accesso, posto che essa contiene informazioni qualificabili come dati personali (es., oltre ai nominativi, anche gli indirizzi di residenza, i numeri di telefono, nonché gli indirizzi di posta elettronica), la cui diffusione quali può determinare una interferenza ingiustificata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano professionale, personale e sociale. Pertanto, tenendo anche conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei soggetti in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui essi sono stati raccolti dal Comune, delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti, nonché del ristretto ambito territoriale, l’ostensione dei citati documenti può arrecare ai controinteressati un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali ai sensi dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.

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