FOIA in azione. Il Consiglio di Stato obbliga il MAECI pubblicare i rapporti di spesa dei progetti italiani in Libia

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l Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3012/2020 del 13 maggio 2020, ha stabilito che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) dovrà rendere pubblici i rapporti di spesa di alcune organizzazioni internazionali, tra cui l’OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni), e in particolare i finanziamenti erogati dal governo italiano nell’ambito del piano di intervento “Comprehensive and multisectorial action plan in response to the migration crisis in Lybia” (accordo 4 agosto 2017 tra MAECI e OIM).

l Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3012/2020 del 13 maggio 2020, ha stabilito che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) dovrà rendere pubblici i rapporti di spesa di alcune organizzazioni internazionali, tra cui l’OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni), e in particolare i finanziamenti erogati dal governo italiano nell’ambito del piano di intervento “Comprehensive and multisectorial action plan in response to the migration crisis in Lybia” (accordo 4 agosto 2017 tra MAECI e OIM).

Il ricorso era stato proposto dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), che, nel gennaio 2019, aveva richiesto al MAECI di aver accesso ai resoconti finali dei progetti portati avanti da organizzazioni internazionali e non governative in Libia, Tunisia, Niger ed Egitto con finanziamenti italiani derivanti dal “Fondo Africa”.  In particolare, l’Associazione aveva richiesto l’ostensione del rapporto contenente informazioni sul modo in cui il finanziamento ricevuto dall’OIM sia stato speso in Libia, documento che l’OIM deve periodicamente trasmettere al MAECI in base al citato piano di intervento.

L’accesso era stato negato perché “suscettibile di recare pregiudizio concreto alla tutela delle relazioni internazionali dell’Italia con l’OIM” (è stata dunque invocata l’eccezione dell’art. 5 bis, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 33/2013), in quanto l’ostensione avrebbe potuto compromettere il regolare svolgimento delle attività dell’OIM in Libia.

In prima istanza, il TAR del Lazio aveva respinto il ricorso dell’ASGI.
Con la sentenza emessa lo scorso 13 maggio, invece, il Consiglio di Stato ha sovvertito l’esito, affermando l’accessibilità alle informazioni relative all’uso di finanziamenti del governo italiano a organizzazioni internazionali impegnate nell’attuazione di programmi umanitari.
In particolare, si è ribadito che tutti gli atti non coperti da segreto di Stato sono accessibili a meno che la pubblica amministrazione non motivi puntualmente in merito alle ragioni del rigetto. Per farlo, l’amministrazione deve specificare nel dettaglio quali sarebbero gli interessi pubblici compromessi dalla divulgazione delle informazioni e bilanciarli con l’interesse pubblico alla conoscenza. Nel caso specifico, il principio di trasparenza prevale, giacché “sussiste un oggettivo interesse (…) a prevenire la mala gestione di questi fondi, ricostruendo dall’origine motivazioni e destinazioni delle risorse”.

Peraltro, il Consiglio di Stato precisa che nessuna classifica di segretezza è stata apposta dal MAECI ai documenti richiesti dall’Associazione, classifica che il Ministero, se lo avesse ritenuto, era pur competente ad apporre ai sensi dell’art. 42 della l. 124/2007, per cui “La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall’autorità che … acquisisce dall’estero documenti, atti, notizie o cose”.
Inoltre, il Consiglio di Stato evidenzia che l’accordo tra il MAECI e l’OIM in Libia rientra nelle iniziative di cooperazione e sviluppo intraprese dallo Stato italiano e che per tali iniziative è prevista una forma di pubblicità, finalizzata al controllo parlamentare su quella che, in definitiva, è una spendita di denaro pubblico. Tale forma di pubblicità consiste in una relazione dettagliata sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell’anno precedente che il MAECI deve presentare al Parlamento con evidenza dei risultati conseguiti nell’ambito dei progetti finanziati nonché, tra le altre cose, delle spese effettuate e dei criteri di efficacia, economicità e coerenza adottati (art. 12, comma 4, della l. 125/2014).

Foia in azione è la rubrica del Centro di Competenza FOIA che raccoglie una selezione di pratiche di utilizzo dell’accesso civico generalizzato per leggere altri casi ed esperienze, clicca qui. 

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