FOIA in azione. Si può richiedere l’accesso agli sms di un funzionario pubblico?

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Ecco in che modo il Mediatore europeo si è espresso rispetto a una richiesta di accesso ai messaggi telefonici presentata al Consiglio.

Ecco in che modo il Mediatore europeo si è espresso rispetto a una richiesta di accesso ai messaggi telefonici presentata al Consiglio.

La questione è stata sollevata per la prima volta, circa un anno fa, da un gruppo di associazioni che in Europa si occupano di trasparenza e che avevano richiesto di accedere a tutte le comunicazioni istantanee (sms, WhatsApp, Telegram, iMessage, Facebook Chat, Snapchat, Slack, Facebook e Twitter “messaggi diretti”, Signal Messenger, Wire) inviate dall’allora Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ad altri capi di stato e di governo attraverso il telefono cellulare.

La richiesta, in particolare, era stata effettuata a seguito della diffusione da parte di alcuni media della notizia dell’esistenza di questi messaggi. L’Associated Press, ad esempio, aveva riportato che Tusk, al fine di agevolare i negoziati con la Grecia, aveva ricevuto e inviato messaggi di testo.

A fronte di questa richiesta il Consiglio europeo ha opposto un diniego, sostenendo di non possedere tali documenti. “Non è prassi del Consiglio europeo scambiare informazioni contenenti contenuti sostanziali tramite messaggi istantanei del suo presidente”, ha affermato un funzionario del Consiglio in una e-mail.

Il Mediatore europeo, in proposito, ha osservato che esiste una presunzione legale circa il non possesso da parte del Consiglio dei documenti richiesti e che tale presunzione non è stata confutata dagli argomenti e dalle prove avanzate dai ricorrenti. Pertanto, nella fattispecie non è stato riscontrato un caso di cattiva amministrazione.

“Se il contenuto di questi messaggi non viene conservato dall’istituzione non sarà mai possibile per il pubblico accedervi”, ha sottolineato il Mediatore europeo Emily O’Reilly.
Lo stesso organismo, tuttavia, ha osservato anche che il ricorso solleva importanti questioni, inerenti alla necessità di un’adeguata conservazione dei dati quando si tratta di messaggi di testo e di messaggistica istantanea, sempre più utilizzati per la comunicazione professionale, compresa la comunicazione di informazioni sostanziali. In osservanza del dovere di redigere e conservare la documentazione relativa alle loro attività, le istituzioni dell’UE dovrebbero tener conto di questa realtà, garantendo che le comunicazioni pertinenti siano adeguatamente registrate.

La medesima questione potrebbe porsi anche in Italia, dove la segretezza della corrispondenza è tutelata da una apposita eccezione alla regola dell’accesso (art. 5-bis, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 33/2013). Si tratta tuttavia di una eccezione la cui portata è ancora incerta: oltre non trovare una corrispondenza nell’elenco dei limiti della disciplina europea (di cui al reg. UE 1049/2001), l’eccezione è stata finora utilizzata molto poco dalle amministrazioni nazionali come risulta dai dati del monitoraggio e, soprattutto, non risultano pronunce dei giudici sul tema.

Info e approfondimenti: https://www.ombudsman.europa.eu/it/case/en/57432

Foia in azione è la rubrica del Centro di Competenza FOIA che raccoglie una selezione di pratiche di utilizzo dell’accesso civico generalizzato per leggere altri casi ed esperienze, clicca qui.

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