Giurisprudenza e FOIA, il TAR Piemonte richiama le circolari 2/2017 e 1/2019: la disciplina dei limiti è coperta da riserva di legge

TAR e FOIA
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Il caso nasce perchè un Comitato di cittadini ha presentato alla società in house dell’amministrazione comunale e regionale una istanza cumulativa di accesso documentale (artt. 22 e ss. l. n. 241/1990), di accesso ambientale (art. 3 d.lgs. 195/2005) e di accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013).

Il caso nasce perchè un Comitato di cittadini ha presentato alla società in house dell’amministrazione comunale e regionale una istanza cumulativa di accesso documentale (artt. 22 e ss. l. n. 241/1990), di accesso ambientale (art. 3 d.lgs. 195/2005) e di accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013), volta a ottenere informazioni relative ai flussi veicolari su base oraria nell’area urbana di Torino in un determinato lasso di tempo.

Con riferimento all’istanza di accesso civico generalizzato, il Tar Piemonte con la sentenza 720 del 12 novembre 2020 ha affrontato diversi profili rilevanti, richiamando in più passaggi i principi e le indicazioni operative contenute nelle Circolari n. 2/2017 e 1/2019 del Dipartimento della funzione pubblica.

In primo luogo, il Tar ha precisato che l’accesso non può essere negato adducendo la inesistenza dei dati nel proprio patrimonio informativo e l’assenza dell’obbligo di elaborarli quando la società o amministrazione destinataria della richiesta possiede i dati richiesti, sia pure in forma disaggregata. Il fatto che la forma, il contenuto e le potenzialità informative di tale dato non siano coincidenti con l’oggetto della richiesta non incide sul fatto che sussista il presupposto fondamentale per l’esercizio del diritto di accesso. Il principio della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo impone infatti che l’amministrazione instauri con l’istante un dialogo per comprenderne le esigenze conoscitive, assistendolo, ove necessario, nella specificazione o ridefinizione dell’oggetto della richiesta. Come chiarito nella Circolare FOIA n. 2/2017, che il TAR espressamente richiama, “prima di dichiarare l’inammissibilità, l’amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta […]. Pertanto l’amministrazione dovrebbe ritenere inammissibile una richiesta formulata in termini generici o meramente esplorativi soltanto quando abbia invitato (per iscritto) il richiedente a ridefinire l’oggetto della domanda o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l’identificazione dei dati o documenti di suo interesse, e il richiedente non abbia fornito i chiarimenti richiesti”.

In secondo luogo, il TAR ha stabilito che il mancato invio dell’istanza all’ufficio designato e/o all’indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato (indicato sul sito web) non può costituire motivo di rigetto o inammissibilità della richiesta. In base alla normativa in materia di accesso civico generalizzato, tali aspetti procedurali, pur rilevanti sul piano organizzativo e comunicativo, non possono rappresentare un ostacolo al soddisfacimento del diritto. In tale materia, infatti, dal principio di proporzionalità deriva l’obbligo del minor aggravio possibile nell’esercizio del diritto, ossia il divieto in capo all’amministrazione di vincolare l’accesso a rigide regole formali che ne ostacolino la soddisfazione, come già affermato dalla Circolare n. 2/2017 del Ministero per la pubblica amministrazione.

Infine, il Tar ha reputato illegittimo il rifiuto motivato in base a una disposizione del regolamento interno della società che esclude dall’accesso le “informazioni i cui dati costituenti non sono di titolarità”. Tale previsione e, conseguentemente, il provvedimento di rifiuto, risultano in contrasto con gli artt. 2, 5, e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, che non prevedono tale causa fra quelle che legittimano l’esclusione. Conformemente a quanto esplicitato nelle Circolari FOIA n. 2/2017 e 1/2019, nonché dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020, la disciplina delle eccezioni al diritto di accesso generalizzato è coperta da una riserva di legge desumibile dall’art. 10 CEDU. Una amministrazione può disciplinare (con regolamento, circolare o altro atto interno) i profili procedurali e organizzativi di carattere interno, ma non può occuparsi dei profili che incidono sull’estensione del diritto, tra i quali rientra la disciplina dei limiti all’accesso, riservata alla legge. Ne consegue, per un verso, che le disposizioni regolamentari emanate dalle singole amministrazioni non possono definire la portata delle eccezioni legislativamente previste, né tantomeno aggiungerne altre; per altro verso, che le disposizioni regolamentari già adottate ai sensi dell’art.24, comma 2, della l. n. 241 del 1990, possono essere utilizzate nell’ambito dell’accesso civico generalizzato soltanto come ausilio interpretativo, non essendo, da sole, sufficienti a giustificare un diniego.

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