Partecipazione dei Controinteressati alla fase di riesame e costi dell’accesso

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Il TAR del Lazio interpreta (correttamente) la circolare FOIA 1/2019.

Il TAR del Lazio interpreta (correttamente) la circolare FOIA 1/2019.

La controversia su cui si è pronunciato il Tar Lazio sezione I, con sentenza n. 10994 del 28 ottobre 2020, ha visto coinvolti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un privato cittadino e una società concessionaria della gestione della rete autostradale.

La società ricorrente aveva presentato ricorso al TAR Lazio per l’annullamento della nota del Responsabile per la trasparenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con tale nota, era stata parzialmente accolta la richiesta di riesame del diniego parziale opposto a una istanza di accesso civico generalizzato finalizzata all’ostensione di documenti afferenti a barriere di viadotti autostradali, gallerie e piani di manutenzione. L’istante aveva chiesto, in particolare, di poter accedere “al fascicolo integrale del relativo procedimento, comprensivo, a mero titolo di esempio, di progetti, relazioni, proposte gestionali, pareri, autorizzazioni, comunicazioni tra enti, verbali di conferenze dei servizi, verbali di assegnazione, verbali di collaudo, studi e monitoraggi”.
In veste di controinteressata, la società ricorrente aveva manifestato opposizione all’ostensione. L‘Ufficio competente del Ministero aveva, quindi, consentito l’accesso parziale, limitatamente all’incartamento di carattere esclusivamente tecnico e programmatico non direttamente correlato con le attività giudiziarie in corso. Per tutti gli altri documenti richiesti, l’accesso era stato negato per tre ordini di motivi: i) la “conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento” (art. 5 bis, comma 1 lett. f) del d.lgs n. 33/2013), ii) il “regolare svolgimento di attività ispettive” (lett. b) della medesima disposizione), data la pendenza di procedimenti sanzionatori; iii) l’esistenza di “interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica” (art. 5 bis, comma 2, lett. c), riferibili alla società concessionaria.

In sede di riesame, il Responsabile della trasparenza ha confermato il diniego parziale in relazione ai primi due limiti, mentre, in ordine al terzo, ha stabilito l’accessibilità dei dati e documenti di natura tecnica, con oscuramento dei dati necessari a tutelare gli interessi economici e commerciali della società concessionaria.
La società, nel proporre ricorso, ha lamentato, tra l’altro, la sua mancata partecipazione in qualità di controinteressata al procedimento di riesame, partecipazione da ritenersi necessaria, secondo la ricorrente, anche alla luce dei chiarimenti forniti nella Circolare n. 1/2019 adottata dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. circolare FOIA).

Il TAR del Lazio ha respinto tale censura infondata proprio in base a quanto previsto dalla Circolare FOIA n. 1/2019. Il giudice amministrativo ha, infatti, rilevato che la suddetta prevede la necessaria partecipazione del controinteressato al riesame soltanto qualora questi sia stato pretermesso nella prima fase del procedimento, circostanza non verificatasi nel caso di specie. La ricorrente, infatti, aveva partecipato al procedimento attivato dall’istanza di accesso civico, presentando le proprie osservazioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento. Nella successiva fase del riesame – chiarisce il Tar – non è ravvisabile alcuna violazione del contraddittorio, in quanto “il Responsabile della trasparenza non ha proceduto ad una rinnovazione dell’istruttoria, che avrebbe giustificato l’acquisizione delle osservazioni delle parti al riguardo, ma ha rivalutato l’istanza sulla base degli atti acquisiti, tra cui anche le deduzioni della ricorrente”.

L’interpretazione della Circolare FOIA n. 1/2019 fornita dal TAR Lazio appare corretta. Il punto 6 della Circolare si limita a chiarire, nel silenzio della legge a riguardo, che l’esigenza di assicurare la partecipazione dei controinteressati al procedimento di riesame “si pone, in particolare, nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) constati che in prima istanza la partecipazione non sia avvenuta per una erronea valutazione circa la sussistenza del pregiudizio agli interessi privati di cui all’art. 5-bis, comma 2, del decreto trasparenza”, trattandosi, in questo caso, della “unica opzione in grado di assicurare al controinteressato l’esercizio del diritto di difesa nell’ambito del procedimento amministrativo”. Ben diversa, invece, è l’ipotesi, verificatasi nel caso di specie, in cui il soggetto controinteressato abbia già avuto modo di esercitare il diritto di difesa nel procedimento che ha portato alla decisione di prima istanza. In tale ipotesi, non appare necessario – né opportuno, dal punto di vista dei tempi di decisione – prevedere una riedizione del contraddittorio in sede di riesame, salva l’eventualità, condivisibilmente prospettata dal TAR Lazio, di una rinnovazione dell’istruttoria.

Un ulteriore ambito nel quale la pronuncia appare convergente con le indicazioni operative fornite dalla Circolare FOIA n. 1/2019 (punto 4) alle amministrazioni riguarda il regime dei costi. Il TAR Lazio ha, infatti, stabilito che il pagamento di una marca da bollo da euro 0,26 a pagina per il rilascio di copie cartacee della documentazione richiesta è compatibile con la previsione dell’art. 5, comma 4, del d.lgs n. 33/2013. Il principio di gratuità ivi previsto, infatti, vale per il rilascio dei documenti su supporto informatico, oltre che per il costo del personale impiegato, ma consente di porre a carico del richiedente i costi di riproduzione su supporto cartaceo.

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