Trasparenza: semplificato l’accesso alle informazioni sugli alimenti, mangimi e animali vivi. Il Ministero della Salute renderà pubblici i dati
Con la legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (v. art. 43-bis), è stato introdotto il comma 2-bis all’articolo 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 (decreto c.d. Trasparenza).
La nuova disposizione, introdotta dal Senato durante l’iter di conversione, è entrata in vigore il 15 settembre 2020 e prevede in particolare che “il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione Amministrazione trasparente, tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell’Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti” (per approfondimenti sulla nuova previsione, si veda qui).
La disposizione è importante in quanto per tutti i dati sopra indicati non vi saranno limiti all’accesso. In particolare, non potrà essere invocato il limite previsto dall’articolo 5-bis, comma 2, lettera c), avente ad oggetto gli “interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali”, che finora avrebbero potuto limitare la conoscenza dei predetti dati.
La nuova previsione ha la finalità di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, in un contesto nel quale è massimamente avvertita l’esigenza di tutelare il diritto alla salute in relazione a malattie e/o virus trasmissibili attraverso gli alimenti o gli animali.
Inoltre, la nuova disposizione riguarda un ambito nel quale erano intervenuti una pronuncia del Consiglio di Stato e un parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nel 2017, infatti, la COLDIRETTI aveva rivolto alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute una richiesta di accesso ai dati dei flussi commerciali del latte e dei prodotti lattiero caseari oggetto di scambio intracomunitario e provenienti dall’estero. La controversia si è risolta in senso favorevole alla COLDIRETTI, con il riconoscimento dell’obbligo a carico del Ministero della salute di ostendere i documenti dopo aver consultato i controinteressati al fine di tutelare i loro diritti, tenendo conto di possibili limiti all’ostensione, in ragione della natura e della rilevanza, anche ai fini della concorrenza, dei dati richiesti.
In forza della nuova previsione normativa, introdotta al comma 2-bis dell’articolo 5-bis del d.lgs n. 33/2013, i dati relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi, inclusi quelli richiesti da COLDIRETTI, saranno, con cadenza semestrale, direttamente resi pubblici dal Ministero della salute. Il legislatore ha così accordato all’interesse dei cittadini a conoscere quei dati una rilevanza preminente rispetto all’interesse delle imprese del settore a preservarne la riservatezza con evidente effetto di amplificazione della trasparenza in questo ambito.