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Come si decide su una richiesta

Domande e risposte per questo argomento

Nel caso in cui l’istanza non faccia espresso ed esclusivo riferimento a una specifica forma di accesso, l’amministrazione deve verificare l’applicabilità e i presupposti di ciascuna (ad esempio, dell’accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990 e dell’accesso civico generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013), in modo da favorire la soddisfazione dell’interesse conoscitivo del richiedente, evitando formalismi.

No, l’amministrazione deve esaminare l’istanza in base alla specifica tipologia di accesso richiesta, ferma restando la possibilità di segnalare al richiedente l’utilità di una riformulazione, qualora da ciò dipenda la possibilità di soddisfare la richiesta medesima.

Ultimo aggiornamento 31/03/2021

L’utilizzo di un determinato modulo ha un valore meramente indicativo, non dirimente ai fini della qualificazione dell’istanza.

La competenza a decidere se accogliere o meno una richiesta di accesso civico generalizzato spetta, salvo che l’amministrazione abbia disposto diversamente, all’ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti.

Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude con un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Tale termine è derogabile soltanto quando la richiesta è comunicata a uno o più controinteressati: in questa ipotesi, la decorrenza del termine è sospesa fino a dieci giorni.

Dalla data di presentazione della richiesta di accesso generalizzato, cioè dal giorno in cui la pubblica amministrazione riceve la domanda. Solo nel caso in cui questa data non sia determinabile, si considera come data di decorrenza del termine la data di acquisizione della domanda al protocollo.

Il termine di conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il richiedente invia l’istanza all’amministrazione, che deve protocollarla tempestivamente. Ciò se l’identificazione non è in discussione e salva l’integrazione con documento di identità in pendenza di termine.

I termini previsti dal decreto trasparenza sono espressi in giorni effettivi di calendario.

Nel caso in cui si attivi un dialogo cooperativo con il richiedente, l’amministrazione può decidere di sospendere il termine di conclusione del procedimento per il tempo strettamente necessario ad ottenere il chiarimento o l’integrazione da parte dell’istante (non meno di 5 ma non più di 10 giorni). Decorso tale termine, l’amministrazione adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di conclusione del procedimento.

No, il procedimento di trattazione di una istanza di accesso civico generalizzato deve sempre concludersi con un provvedimento espresso e motivato.

Tali casi costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Qualora individui controinteressati, poiché la notifica a questi ultimi della richiesta di accesso determina una interruzione del termine per provvedere che può arrivare a dieci giorni, l’amministrazione deve comunicarlo al richiedente, senza necessità di indicare i nominativi dei controinteressati.

No, l’opposizione motivata costituisce solo uno degli elementi di valutazione che l’amministrazione deve considerare. Ad essa spetta in ogni caso la decisione finale, che può anche essere di accoglimento nonostante l’opposizione del controinteressato. In tal caso, è opportuno però attendere quindici giorni prima di rilasciare i dati o i documenti al richiedente, al fine di consentire al controinteressato di attivare gli strumenti di tutela previsti.

No, l’amministrazione è tenuta a motivare le ragioni del diniego in relazione al pregiudizio concreto agli interessi di cui all’art. 5-bis del decreto trasparenza, ma non a specificare la ragioni avanzate da ciascun controinteressato.

No, la circostanza che la richiesta sia reputata dall’amministrazione come “egoistica” non può rappresentare di per sé un limite, in quanto non previsto dal legislatore come tale. Anche richieste con finalità “egoistiche”, purché non emulative o di mera curiosità, possono favorire un controllo diffuso sull’amministrazione e la conoscenza delle scelte effettuate, così da promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini ai processi democratici e al dibattito pubblico.