La tutela per i controinteressati
Domande e risposte per questo argomento
No, il mero riferimento nel testo dei documenti richiesti non è una condizione sufficiente per considerare un soggetto come controinteressato. Occorre invece considerare il pregiudizio che l’ostensione di quei dati potrebbe arrecare al soggetto terzo, limitatamente a quegli interessi privati (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali) che sono indicati nell’articolo 5-bis, comma 2, del decreto trasparenza. Se le informazioni contenute nei documenti richiesti pregiudicano uno di quegli interessi, il soggetto terzo si definisce controinteressato, anche qualora non sia nominativamente indicato nel documento richiesto.
Il controinteressato è identificato e contattato dalla pubblica amministrazione che, ricevuta la richiesta di accesso, ne dà tempestiva comunicazione allo stesso, oscurando il nome del richiedente (ad es. giornalista) qualora l’accesso sia finalizzato allo svolgimento di attività (ad es. di inchiesta) che potrebbe esporlo al rischio di un pregiudizio a suo carico.
Il controinteressato può presentare un’opposizione motivata all’accesso ai dati o documenti richiesti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della pubblica amministrazione.
I 10 giorni concessi al controinteressato per far pervenire l’eventuale opposizione motivata decorrono dall’invio della comunicazione, che è preferibile effettuare contestualmente nel caso di più controinteressati.
Nonostante il legislatore non abbia espressamente previsto la partecipazione del controinteressato nel procedimento di riesame, il responsabile della trasparenza può consentirne la partecipazione, in base al principio generale previsto dall’art. 7, comma 1, l. n. 241/1990. La partecipazione del controinteressato è necessaria, in particolare, quando sia stata pretermessa in prima istanza per una erronea valutazione della sua posizione. In tale ipotesi, al controinteressato va riconosciuta la possibilità di presentare una motivata opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione e il termine di conclusione del procedimento di riesame (20 giorni) può essere sospeso, ove necessario, fino all’eventuale opposizione dei controinteressati e, comunque, per non più di dieci giorni.