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Quali documenti si possono ottenere

Domande e risposte per questo argomento

Sì, la pubblica amministrazione non può rifiutarsi di dare accesso ai documenti richiesti con la motivazione che questi risalgono a una data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 o del d.lgs. n. 97/2016. Un eventuale rifiuto motivato dalla pubblicazione amministrazione sulla base di un limite temporale non è previsto dalla legge ed è quindi illegittimo.

Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di accesso generalizzato deve essere interpretato in chiave estensiva il concetto di “documento” a cui fa riferimento il decreto trasparenza. All’interno di tale nozione rientrano, anche alla luce del preminente interesse conoscitivo della collettività, tutti i documenti in possesso dell’amministrazione, compresi quelli a formazione privata che siano stati protocollati in quanto ricevuti o spediti dalla pubblica amministrazione.

Si, le istanze di accesso civico generalizzato possono avere ad oggetto anche gli atti endoprocedimentali (ossia quegli atti preparatori e propedeutici alla emanazione del provvedimento finale). La distinzione tra questi ultimi e i documenti di altro tipo – tradizionalmente utilizzata ai fini dell’accesso procedimentale – non trova applicazione nell’ambito del FOIA. Nel caso in cui l’accesso abbia ad oggetto un atto riferito a un procedimento ancora in corso, le amministrazioni possono ricorrere al potere di differimento previsto dall’art. 5-bis, comma 5, del decreto trasparenza, motivando in ordine alla gravità del pregiudizio al buon andamento dell’azione amministrativa che potrebbe derivare dal rilascio.

No, tali atti non sono sottratti all’accesso civico generalizzato. La disciplina in materia impone di considerare, in linea di principio, come pubblici tutti i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni. Spetta all’amministrazione destinataria dell’istanza valutare, caso per caso, se ricorra un’ipotesi di esclusione (tra quelle previste dall’art. 5-bis del decreto trasparenza) che possa giustificare il diniego, ovvero se l’ostensione possa recare pregiudizio al buon andamento della propria attività, motivando, in tal caso, in ordine alla gravità, effettività, concretezza e ragionevole prevedibilità dello stesso.

Sì: fermi restando i limiti, anche temporanei, previsti dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, l’accesso civico generalizzato è applicabile ai documenti inerenti ai contratti pubblici, inclusi quelli relativi all’esecuzione dei medesimi. Le eccezioni assolute (art. 5-bis, comma 3, decreto trasparenza) devono, infatti, essere interpretate restrittivamente e non consentono di sottrarre intere materie dall’applicazione dell’accesso civico generalizzato, tanto più che in tale materia tale forma di accesso è essenziale per garantire il controllo diffuso in quegli ambiti nei quali non sono previsti obblighi di pubblicazione.

L’accesso civico generalizzato avviene, di regola, mediante il rilascio di dati e documenti su richiesta. Tuttavia, anche al fine di preservare le esigenze di buon andamento dell’amministrazione, il diritto può esplicarsi tramite la visione in loco dei documenti (es. tutte le deliberazioni assunte da un dato organo in un determinato lasso di tempo), così da permettere al privato di selezionare gli atti di suo interesse e richiedere un’ostensione limitata questi ultimi.