FOIA: a chi spetta e come si esercita
Domande e risposte per questo argomento
Sì, il diritto di accesso generalizzato spetta a “chiunque”, a prescindere dalla qualità o condizione (es. cittadino o residente) del richiedente: nessuna differenziazione o disparità di trattamento è ammissibile ai fini del godimento del diritto in questione.
Sì, l’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata in qualsiasi forma e, quindi, anche tramite email e senza utilizzo del modulo, a patto che rispetti i requisiti di ammissibilità (es. corretta identificazione del richiedente).
Ultimo aggiornamento 16/03/2021
No, è una facoltà rimessa al richiedente ma non un obbligo. La pubblica amministrazione non può sindacare le ragioni della richiesta, né la loro coincidenza con finalità di interesse pubblico.
Ultimo aggiornamento 16/03/2021
In base all’art. 5, comma 3, del decreto trasparenza, basta che la richiesta “identifichi” i dati o i documenti di interesse in modo da consentire all’amministrazione di individuarli.
La richiesta generica – ovvero caratterizzata da assoluta indeterminatezza e ambiguità dell’oggetto tale da non consentire all’amministrazione di individuare i dati e/o i documenti richiesti – è inammissibile. Tuttavia, prima di dichiararne l’inammissibilità, è opportuno che l’amministrazione attivi un dialogo con il richiedente, al fine di assisterlo nell’individuazione degli elementi idonei a identificare i dati e/o i documenti richiesti. Solo qualora l’esito di tale dialogo dovesse risultare infruttuoso, l’amministrazione potrà dichiarare inammissibile l’istanza, comunicandolo per iscritto al richiedente.
La richiesta esplorativa – volta a conoscere le intenzioni o le valutazioni della pubblica amministrazione in merito ad attività o eventi futuri ipotetici o anche ad accertare il possesso o meno da parte dell’amministrazione di alcuni dati e/o documenti – è inammissibile qualora sia anche generica nella determinazione del suo oggetto. In tal caso, è necessario che l’amministrazione contatti il richiedente al fine di giungere all’esatta individuazione dei dati e/o dei documenti necessari a soddisfare l’interesse conoscitivo. Soltanto qualora il richiedente non fornisca le indicazioni necessarie a identificare l’oggetto della richiesta, questa può essere dichiarata inammissibile per indeterminatezza dell’oggetto.
Si, una richiesta può essere formulata contestualmente con riferimento a più tipologie di accesso (ad esempio accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013). In tal caso, l’amministrazione non può considerare inammissibile l’istanza, ma dovrà esaminarla in base alle diverse discipline, applicando e valutando regole e limiti differenti.
La richiesta può essere inviata a uno dei seguenti uffici: l’ufficio che detiene i dati o i documenti; l’Ufficio relazioni con il pubblico; altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
Se le informazioni richieste possono essere rese anch’esse in forma orale, non è necessario formalizzare l’istanza. Qualora, invece, le richieste richiedano l’ostensione di dati o documenti, è necessario che siano formulate in forma scritta.
Ultimo aggiornamento 31/03/2021
In questo caso, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza risponde alla prima richiesta e, ai fini del riesame, indica al richiedente l’ufficio/soggetto competente (preventivamente individuato dall’amministrazione come titolare del potere sostitutivo).
In tal caso l’amministrazione intimata dovrebbe assistere il cittadino nella individuazione dell’amministrazione competente, ovvero quella che detiene i dati o i documenti richiesti, a cui l’istanza va inviata nuovamente. Il termine per provvedere decorre dalla ricezione della richiesta da parte dell’amministrazione competente.
In tale ipotesi l’ufficio che ha ricevuto l’istanza deve tempestivamente inoltrarla all’ufficio competente a decidere sulla stessa all’interno della medesima amministrazione. Il termine per provvedere decorre comunque dalla data dell’invio al primo ufficio.
Se il richiedente inviasse la stessa istanza contestualmente a più amministrazioni detentrici dei medesimi documenti, in linea di principio tutte hanno l’obbligo rispondere, a meno che non sia palese che, tra queste, vi sia un’amministrazione competente con riguardo alla materia a cui si riferiscono i documenti richiesti. In tal caso, al fine di evitare una duplicazione dei procedimenti, le altre amministrazioni – dopo aver accertato che l’amministrazione competente per materia si occuperà della trattazione dell’istanza – rispondono al richiedente, informandolo della avvenuta presa in carico dell’istanza da parte di un’altra amministrazione.