Quali sono i limiti al FOIA
Domande e risposte per questo argomento
L’accesso civico generalizzato può essere limitato solo per i motivi e nei casi indicati dall’art. 5-bis del decreto trasparenza. In particolare, in riferimento alle ipotesi indicate dai commi 1 e 2 di tale disposizione (eccezioni relative), è necessario che l’amministrazione motivi adeguatamente il diniego, dando conto della natura seria, concreta e ragionevolmente prevedibile del pregiudizio che l’ostensione causerebbe all’interesse protetto dall’esclusione. In riferimento, invece, alle ipotesi indicate dal comma 3 dell’art. 5-bis (eccezioni assolute), l’amministrazione non è tenuta a motivare il diniego in termini di pregiudizio concreto, ma deve in ogni caso dimostrare di aver verificato che i dati o i documenti richiesti ricadano nell’ipotesi di esclusione.
I limiti in tema di accesso ai sensi della l. n. 241/1990, contenuti nei regolamenti delle singole amministrazioni, non valgono come limiti all’accesso civico generalizzato. Le disposizioni regolamentari esistenti possono essere utilizzate come ausilio interpretativo al fine di valutare l’applicabilità dei limiti all’accesso civico generalizzato indicati dall’art. 5-bis del decreto trasparenza, dovendosi comunque accertare caso per caso se l’ostensione possa arrecare un pregiudizio concreto agli interessi di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2.
Nel caso in cui la richiesta di accesso riguardi dati o documenti che toccano gli interessi-limite protetti dalle eccezioni relative previste dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, decreto trasparenza, l’amministrazione deve effettuare una valutazione pro e contro dell’ostensione utilizzando la tecnica del bilanciamento. In particolare, l’amministrazione dovrà prima valutare se l’ostensione possa arrecare un pregiudizio concreto e ragionevolmente prevedibile agli interessi-limite (c.d. test del danno). Qualora sia così, deve altresì verificare se esista un interesse pubblico in senso opposto, valutando se il beneficio derivante dalla ostensione delle informazioni debba prevalere sul sacrificio causato agli interessi-limite (c.d. test dell’interesse pubblico).
Al fine di verificare i benefici in termini di interesse pubblico alla conoscenza che si otterrebbero con l’accesso (c.d. test dell’interesse pubblico), possono essere assunti i seguenti criteri: una migliore comprensione del dibattito pubblico e delle scelte effettuate dalle amministrazioni; una maggiore partecipazione alla formazione della decisione e alla vita politico-amministrativa; la valorizzazione del controllo diffuso sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, a fini di responsabilizzazione (accountability) degli apparati pubblici.
No, in questo caso è preferibile che la pubblica amministrazione utilizzi il potere di differimento dell’accesso. I documenti diventeranno accessibili nel momento in cui terminerà il pregiudizio all’interesse pubblico o privato in questione.
No, l’amministrazione non può respingere una domanda di accesso civico generalizzato sul solo presupposto della non coincidenza – desunta, ad esempio, da un esame della domanda di accesso o dalla natura dei dati e documenti richiesti – tra l’interesse che sorregge l’istanza (e che, peraltro, la legge non richiede di esplicitare) e le finalità di controllo diffuso e di partecipazione al dibattito pubblico indicate dall’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.
Nei casi di dubbio, le eccezioni devono essere interpretate in maniera restrittiva in modo da non frustare l’interesse conoscitivo del richiedente, fermo restando il rispetto delle norme che tutelano gli interessi-limite e, in particolare, la protezione dei dati personali.
Ultimo aggiornamento 31/03/2021
L’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) prevede limiti, anche temporanei, all’accesso, fra cui rientra la riservatezza delle informazioni che nell’ambito dell’offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali (c.d. know-how) dell’aggiudicatario e di tutti gli operatori economici partecipanti alla gara. Fermi restando i predetti divieti, e venuti meno quelli temporanei, l’accesso civico generalizzato opera di diritto. L’amministrazione è perciò tenuta, a fronte di una richiesta di documenti contenenti segreti tecnici o commerciali, a contemperare la tutela del know-how industriale e commerciale con l’interesse pubblico a esercitare un controllo diffuso sulle procedure di affidamento e sulla esecuzione dei contratti. Il bilanciamento può anche giustificare una ostensione parziale, con l’oscuramento dei dati sensibili.